GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (7)
Massimazione e Commenti ai Provvedimenti del Garante a cura dell’Osservatorio Privacy collegato con il Corso di Alta Formazione in Data Protection e Privacy Officer dell’Università di Bologna https://site.unibo.it/dpo
Massima (7) – Per legittimare un’attività di trattamento, un titolare che tratta categorie particolari di dati non può mai invocare soltanto un fondamento giuridico ai sensi dell’art. 9 GDPR, ma dovrà applicare, in maniera cumulativa, anche le previsioni dell’art. 6 GDPR al fine di garantirne il livello di tutela pertinente. L’applicazione cumulativa delle tutele previste dagli articoli citati risulta dirimente anche per escludere interpretazioni che portino a sostenere la possibilità di trattare categorie particolari di dati, senza rispettare l’art. 6, in presenza delle sole eccezioni di cui all’art. 9. Per tale ragione, ad esempio, sarebbe inappropriato concludere che il fatto che qualcuno abbia reso alcune categorie particolari di dati manifestamente pubbliche, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. e), del GDPR, sia (sempre in sé e per sé) una condizione sufficiente a consentire qualunque tipo di trattamento dei dati, senza effettuare un test comparativo degli interessi e dei diritti in gioco in conformità dell’art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR.
Provvedimento: GPDP, Docweb n. 9751362 del 10 febbraio 2022
Link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9751362
Commento: https://www.dataprotection-privacy.it/?p=430
Massima e Commento di Dalia Pizzocchero