Categorie di Dati
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GPDP, Docweb 9737121, 16.12.2021 (2)
Massima (2) – La diffusione dei dati identificativi dell’interessata, in occasione della pubblicazione di un nuovo articolo incentrato su una vicenda avvenuta diversi anni prima rispetto alla quale la medesima ha peraltro da tempo scontato la relativa pena, non appare, nel caso in esame, bilanciata da uno specifico interesse del pubblico ad avere conoscenza dell’identità dei protagonisti e si rivela pertanto un trattamento non necessario, oltreché lesivo del diritto di essa a dimenticare e ad essere dimenticata, tenuto conto del tempo decorso e delle limitate dimensione della località in cui la stessa vive.
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GPDP, Docweb 9737121, 16.12.2021 (1)
Massima (1) – Pur non potendosi porre in discussione, in termini di opportunità, la libertà di un quotidiano o di una rivista di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un determinato contesto sociale e territoriale, in quanto espressione della libertà di stampa e di informazione tutelata dalla Costituzione, occorre tuttavia verificare nei singoli casi, conformemente a quanto ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (19681/2019), se “sussista o meno un interesse qualificato a che essa venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista in un passato più o meno remoto; perché l’identificazione personale, che rivestiva un sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto avvenne, potrebbe divenire irrilevante, per i destinatari dell’informazione, una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva”.
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Diritto all’oblio e trattamento di dati idonei a identificare l’interessato effettuato nella rievocazione storica di fatti di cronaca giornalistica
GPDP, Docweb n. 9737121 del 16 dicembre 2021 | Massime e Commento di Viviana Corda
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GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (3)
Massima (3) – Le diverse verifiche – quella relativa all’obbligo vaccinale e quella relativa al possesso della certificazione verde (green pass) – devono, nel rispetto sia dei principi di protezione dei dati che del quadro normativo di settore, essere effettuate con una diversa cadenza. Diversamente dalle verifiche relative al possesso di una valida certificazione verde, non può ritenersi giustificata l’esecuzione di verifiche relative all’assolvimento dell’obbligo vaccinale con cadenza ravvicinata (quotidiana o, comunque, frequente), assicurando in ogni caso il trattamento di dati esatti e aggiornati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR.
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GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (2)
Massima (2) – I trattamenti effettuati per la verifica dell’obbligo vaccinale, nei casi previsti dalla legge, devono essere tenuti separati da quelli effettuati per la verifica quotidiana del possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle sedi di lavoro, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti da norme distinte che, in modo diverso, concorrono al contenimento dell’epidemia da Covid-19 e allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche e sociali.
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GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (1)
Massima (1) – I trattamenti di dati personali finalizzati alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e del possesso della c.d. certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro devono necessariamente svolgersi in maniera distinta al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, limitato alle finalità determinate, esplicite e legittime, ex art. 5 GDPR.
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Trattamento di dati personali finalizzati alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e del possesso della certificazione verde (green pass)
GPDP, Docweb n. 9727220 del 13 dicembre 2021 | Massime e Commento di Alice Incerti
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GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (2)
Massima (2) – Risulta pregiudizievole dell’interesse di un minore la pubblicazione, all’interno di un articolo, dell’indirizzo di residenza della madre, ancorché protagonista di un tragico fatto di cronaca, nonché la rivelazione di dettagli specifici inerenti alla vita privata della vittima non essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti.
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GPDP, Docweb 9577017, 11.3.2021 (1)
Massima (1) – Non risulta conforme al principio di essenzialità dell’informazione, nonché a quelli di liceità e correttezza del trattamento e alle norme che regolano l’attività giornalistica – con particolare riferimento all’art. 5, par. 1, lett a), del GDPR, all’art. 137, comma 3, del Codice e agli artt. 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica – la pubblicazione di una notizia contenente elementi non determinanti ai fini dell’informazione (nel caso di specie l’indirizzo di residenza e il legame tra la vittima e la persona indagata per la sua morte).
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Principio di essenzialità dell’informazione e pubblicazione di fatti relativi a un minore non determinanti ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca
GPDP, Docweb n. 9577017 dell'11 marzo 2021 | Massime e Commento di Isabella Cardinali