2021

  • GPDP, Docweb 9577346, 25.3.2021 (1)

    Massima (1) – Non è sufficiente il mero trascorrere del tempo per invocare l’aggiornamento e/o la cancellazione di una notizia dall’archivio online di una testata giornalistica, bensì è necessario che l’interessato documenti al titolare del trattamento gli sviluppi e gli aggiornamenti che riguardano la vicenda.

  • Diritto all’oblio e attività giornalistica: lecita la conservazione nell’archivio online di una notizia anche se non più attuale

    GPDP, Docweb n. 9577346 del 25 marzo 2021 | Massime e Commento di Isabella Cardinali

  • GPDP, Docweb 9696708, 22.7.2021 (2)

    Massima (2) – Non può ritenersi applicabile all’attività promozionale effettuata a mezzo posta elettronica a dati di contatto estratti da albi pubblici la base giuridica del legittimo interesse, non potendosi ravvisare, nel caso di specie, le condizioni per la sua operatività, quali una pregressa e costante interazione positiva fra titolare e interessato che dunque possa ragionevolmente aspettarsi di ricevere comunicazioni promozionali. Al riguardo, non può avere rilievo liceizzante il contenuto formativo specialistico, anche ove di comprovata utilità, interesse o gradimento per i destinatari, dei messaggi in questione.

  • GPDP, Docweb 9696708, 22.7.2021 (1)

    Massima (1) – Per espressa e specifica previsione legislativa, le modalità automatizzate di contatto, come la posta elettronica, ove utilizzate per finalità anche latamente commerciali, richiedono sempre il previo libero e specifico consenso degli interessati (art. 130 del Codice privacy, commi 1 e 2), con l’unica eccezione della c.d. «soft spam», di cui al comma 4 del medesimo art. 130. Non può, quindi, ritenersi ammesso inviare comunicazioni a mezzo posta elettronica utilizzando dati raccolti sul web, anche ove si tratti di albi ufficiali e pubblici.

  • Le comunicazioni commerciali indesiderate ai professionisti iscritti in albi pubblici

    GPDP, Docweb n. 9696708 del 22 luglio 2021 | Massime e Commento di Ilaria Speziale

  • Trattamento di dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze

    GPDP, Docweb n. 9542071 del 14 gennaio 2021 | Massime e Commento di Marco Zanon

  • Liceità del trattamento dei dati, funzionalità delle notifiche push e misure supplementari alle Standard Contractual Clauses

    GPDP, Docweb n. 9670061 del 16 giugno 2021 | Massime e Commento di Cristina Chilin

  • GPDP, Docweb 9542071, 14.1.2021 (2)

    Massima (2) – Il datore di lavoro non può utilizzare il consenso dei dipendenti come base giuridica per il trattamento dei dati biometrici degli stessi, ancorché per finalità di rilevazione delle presenze.

  • GPDP, Docweb 9670061, 16.6.2021 (2)

    Massima (2) - In caso di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi, la sottoscrizione di Standard Contractual Clauses non esime l’esportatore dall’adottare comunque misure supplementari, nel caso in cui la legge del Paese terzo impedisca all’importatore di rispettare le garanzie contenute nelle clausole stesse. In ogni caso è necessario valutare l’adeguatezza del livello di protezione delle persone fisiche, che deve essere assicurato ai sensi degli artt. 44 ss. GDPR, anche sulla base della nuova versione delle “Raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell’UE”.

  • GPDP, Docweb 9670061, 16.6.2021 (1)

    Massima (1) – L’utilizzo di notifiche push a contenuto generico, per informare gli utenti della ricezione di un messaggio all’interno di un’App (nel caso di specie, dell’AppIO) può ritenersi una misura adeguata, ove accompagnata da modalità di attivazione dei servizi con il meccanismo di opt-in, per consentire agli utenti anche di scegliere quelli da cui ricevere le predette notifiche.

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