2022
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GPDP, Docweb 9768363, 11.5.2022 (3)
Massima (3) – I trattamenti di dati personali effettuati per finalità di acquisizione e gestione di segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) vanno censiti nel registro delle attività di trattamento di cui all’art. 30 GDPR, che deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. La tenuta del registro è funzionale al rispetto del principio di “responsabilizzazione” del titolare (art. 5, par. 2, GDPR), in quanto costituisce uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno dell’organizzazione del titolare. Ciò risulta particolarmente rilevante con riguardo alle attività di valutazione e di analisi del rischio, costituendo, pertanto, un adempimento preliminare rispetto a tali attività.
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GDPD, Docweb 9768363, 11.5.2022 (2)
Massima (2) – Nell’ambito della disciplina relativa alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e di quella in materia di whistleblowing riferita ai soggetti privati, andata ad integrare la normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il titolare del trattamento (considerata anche la particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate e la “vulnerabilità” degli interessati nel contesto lavorativo), anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi oltre all’assolvimento dell’obbligo di rendere adeguate informazioni agli interessati deve eseguire, anche avvalendosi del supporto del responsabile della protezione dei dati ove nominato, una valutazione dei rischi e accertarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica, non sono compatibili con le finalità del trattamento, ovvero si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento.
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GPDP, Docweb 9768363, 11.5.2022 (1)
Massima (1) – In caso di adozione di un sistema di whistleblowing, il titolare del trattamento, in applicazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, ha l’obbligo di fornire preventivamente a tutta la platea dei possibili soggetti interessati (tra cui il segnalante, il soggetto segnalato e i terzi comunque coinvolti nei fatti segnalati) specifiche informazioni sul trattamento dei dati personali e deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.
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La tutela dell’identità del segnalante nel quadro della disciplina dettata in materia di segnalazioni di condotte illecite (“whistleblowing”)
GPDP, Docweb n. 9768363 dell’11 maggio 2022 | Massime e Commento di Luca Petrone
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GPDP, Docweb 9752221, 24.2.2022 (3)
Massima (3) – La circostanza che una regione abbia effettuato un trattamento di dati personali di cui è titolare per dare seguito a una specifica richiesta del Ministero, nell’ambito di un’attività di collaborazione interistituzionale, non può costituire condizione esimente rispetto all’obbligo per il titolare di effettuare una preventiva valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
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GPDP, Docweb 9752221, 24.2.2022 (2)
Massima (2) – La richiesta del Ministero della salute ad alcune regioni/province autonome di trattare i dati personali presenti nei sistemi informativi sanitari che esse detengono in qualità di titolari ex lege, al di fuori delle finalità da queste legittimamente perseguibili e al solo fine di collaborare all’adempimento di un compito che la legge attribuisce unicamente al Ministero, non può rappresentare idonea base giuridica di tale trattamento.
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GPDP, Docweb 9752221, 24.2.2022 (1)
Massima (1) – La circostanza che un soggetto terzo chieda a un titolare di effettuare operazioni di trattamento su dati personali di cui quest’ultimo è titolare, indicandone anche la modalità di trattamento, non comporta l’automatica attribuzione della titolarità in capo al richiedente, né tantomeno la perdita della titolarità da parte del soggetto che legittimamente detiene i dati. Spetta a quest’ultimo valutare la legittimità della richiesta e in particolare l’esistenza di un’idonea base giuridica per effettuare le operazioni di trattamento richieste, in ragione dei principi di responsabilizzazione e di privacy by design.
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GPDP, Docweb 9752177, 24.2.2022 (3)
Massima (3) – La circostanza che una regione abbia effettuato un trattamento di dati personali di cui è titolare per dare seguito a una specifica richiesta del Ministero, nell’ambito di un’attività di collaborazione interistituzionale, non può costituire condizione esimente rispetto all’obbligo per il titolare di effettuare una preventiva valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.
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GPDP, Docweb 9752177, 24.2.2022 (2)
Massima (2) – La richiesta del Ministero della salute ad alcune regioni/province autonome di trattare i dati personali presenti nei sistemi informativi sanitari che esse detengono in qualità di titolari ex lege, al di fuori delle finalità da queste legittimamente perseguibili e al solo fine di collaborare all’adempimento di un compito che la legge attribuisce unicamente al Ministero, non può rappresentare idonea base giuridica di tale trattamento.
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GPDP, Docweb 9752177, 24.2.2022 (1)
Massima (1) – La circostanza che un soggetto terzo chieda a un titolare di effettuare operazioni di trattamento su dati personali di cui quest’ultimo è titolare, indicandone anche la modalità di trattamento, non comporta l’automatica attribuzione della titolarità in capo al richiedente, né tantomeno la perdita della titolarità da parte del soggetto che legittimamente detiene i dati. Spetta a quest’ultimo valutare la legittimità della richiesta e in particolare l’esistenza di un’idonea base giuridica per effettuare le operazioni di trattamento richieste, in ragione dei principi di responsabilizzazione e di privacy by design.