Data Provvedimenti (annualità)
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GPDP, Docweb 9084520, 10.1.2019 (1)
Massima (1) – Il riconoscimento, effettuato dal Codice, della possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt.15-22 GDPR, riferiti a dati personali di persone decedute, da parte dei soggetti elencati nell’art. 2-terdecies, co. 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, implica un’estensione dell’ambito di applicazione del GDPR ai trattamenti aventi ad oggetto dati personali concernenti le persone decedute.
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GPDP, Docweb 9105201, 18.4.2019 (1)
Massima (1) - Il trattamento dei dati personali effettuato da partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati nell’ambito di iniziative collegate a propaganda elettorale e comunicazione politica può trovare un’idonea base giuridica nel consenso dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento, sia nel caso di soggetti iscritti ad organismi associativi a carattere non politico sia per simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative e sovventori. Potrà poi applicarsi la condizione di liceità relativa al legittimo interesse, alla luce del bilanciamento in essa connaturato, al fine di legittimare i trattamenti di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, così come quelli effettuati da associazioni, enti, organismi senza scopo di lucro con riguardo ai soggetti loro aderenti e a coloro che hanno con essi regolari contatti nell’ambito delle finalità individuate nello statuto o nell’atto costitutivo. Non possono, invece, essere utilizzati i dati raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali, quelli raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche, quelli raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa e di cura, quelli contenuti negli elenchi telefonici e quelli reperiti sul web.
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GPDP, Docweb 9084520, 10.1.2019 (2)
Massima (2) – L’esercizio dell’accesso civico incontra tra i suoi limiti sostanziali, ai sensi dell’art. 5-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il rispetto della normativa posta a tutela dei dati personali, ai sensi della quale non possono essere oggetto del diritto accesso civico i dati alla salute, pena la violazione del disposto dell’art. 2-septies, co. 8, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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GPDP, Docweb 9670061, 16.6.2021 (2)
Massima (2) - In caso di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi, la sottoscrizione di Standard Contractual Clauses non esime l’esportatore dall’adottare comunque misure supplementari, nel caso in cui la legge del Paese terzo impedisca all’importatore di rispettare le garanzie contenute nelle clausole stesse. In ogni caso è necessario valutare l’adeguatezza del livello di protezione delle persone fisiche, che deve essere assicurato ai sensi degli artt. 44 ss. GDPR, anche sulla base della nuova versione delle “Raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell’UE”.
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GPDP, Docweb 9670061, 16.6.2021 (1)
Massima (1) – L’utilizzo di notifiche push a contenuto generico, per informare gli utenti della ricezione di un messaggio all’interno di un’App (nel caso di specie, dell’AppIO) può ritenersi una misura adeguata, ove accompagnata da modalità di attivazione dei servizi con il meccanismo di opt-in, per consentire agli utenti anche di scegliere quelli da cui ricevere le predette notifiche.
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GPDP, Docweb 9592298, 3.6.2021 (1)
Massima (1) La legittimazione al trattamento dei dati ai sensi del par. 2 dell’art. 6 del GDPR, in relazione a quanto prescritto al par. 1, lett. c) e d) del medesimo articolo, deve derivare da una previsione normativa che ne circoscriva, in maniera sufficientemente determinata, l’estensione dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e che introduca garanzie adeguate all’impatto del trattamento sui diritti e le libertà dei cittadini in relazione alla natura dei dati trattati.
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GPDP, Docweb 9578184, 23.4.2021 (1)
Massima (1) - Il d.l. n. 52/2021, introduttivo della c.d. certificazione verde, quale misura atta a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, non costituisce idonea e lecita base giuridica del trattamento dei dati personali in essa contenuti, in primis poiché risulta del tutto privo di un’indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite dal legislatore ed in secundis poiché si palesa del tutto lesivo di diversi fra i principi guida in materia di data protection, quali la minimizzazione dei dati, l’esattezza, la limitazione della conservazione, l’integrità e la riservatezza.
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GPDP, Docweb 9542071, 14.1.2021 (1)
Massima (1) – Le Pubbliche Amministrazioni non sono legittimate al trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione delle presenze, non sussistendo, allo stato, alcuna base giuridica idonea a soddisfare i requisiti di legge.