Principio di liceità
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GPDP, Docweb 9542071, 14.1.2021 (2)
Massima (2) – Il datore di lavoro non può utilizzare il consenso dei dipendenti come base giuridica per il trattamento dei dati biometrici degli stessi, ancorché per finalità di rilevazione delle presenze.
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GPDP, Docweb 9105201, 18.4.2019 (1)
Massima (1) - Il trattamento dei dati personali effettuato da partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati nell’ambito di iniziative collegate a propaganda elettorale e comunicazione politica può trovare un’idonea base giuridica nel consenso dell’interessato, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento, sia nel caso di soggetti iscritti ad organismi associativi a carattere non politico sia per simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative e sovventori. Potrà poi applicarsi la condizione di liceità relativa al legittimo interesse, alla luce del bilanciamento in essa connaturato, al fine di legittimare i trattamenti di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, così come quelli effettuati da associazioni, enti, organismi senza scopo di lucro con riguardo ai soggetti loro aderenti e a coloro che hanno con essi regolari contatti nell’ambito delle finalità individuate nello statuto o nell’atto costitutivo. Non possono, invece, essere utilizzati i dati raccolti o utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali, quelli raccolti da titolari di cariche elettive e di altre funzioni pubbliche, quelli raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa e di cura, quelli contenuti negli elenchi telefonici e quelli reperiti sul web.
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GPDP, Docweb 9592298, 3.6.2021 (1)
Massima (1) La legittimazione al trattamento dei dati ai sensi del par. 2 dell’art. 6 del GDPR, in relazione a quanto prescritto al par. 1, lett. c) e d) del medesimo articolo, deve derivare da una previsione normativa che ne circoscriva, in maniera sufficientemente determinata, l’estensione dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e che introduca garanzie adeguate all’impatto del trattamento sui diritti e le libertà dei cittadini in relazione alla natura dei dati trattati.
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GPDP, Docweb 9578184, 23.4.2021 (1)
Massima (1) - Il d.l. n. 52/2021, introduttivo della c.d. certificazione verde, quale misura atta a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, non costituisce idonea e lecita base giuridica del trattamento dei dati personali in essa contenuti, in primis poiché risulta del tutto privo di un’indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite dal legislatore ed in secundis poiché si palesa del tutto lesivo di diversi fra i principi guida in materia di data protection, quali la minimizzazione dei dati, l’esattezza, la limitazione della conservazione, l’integrità e la riservatezza.
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GPDP, Docweb 9542071, 14.1.2021 (1)
Massima (1) – Le Pubbliche Amministrazioni non sono legittimate al trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione delle presenze, non sussistendo, allo stato, alcuna base giuridica idonea a soddisfare i requisiti di legge.
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La base giuridica legittimante il trattamento dei dati delle certificazioni verdi per Covid-19
GPDP, Docweb n. 9592298 del 3 giugno 2021 | Massima e Commento di Mirco Turrini
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Provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per Covid-19 prevista dal d.l. 22 aprile 2021, n. 52
GPDP, Docweb n. 9578184 del 23 aprile 2021 | Massima e Commento di Alice Incerti