Diritto all’oblio e attività giornalistica: lecita la conservazione nell’archivio online di una notizia anche se non più attuale

Massimazione e Commenti ai Provvedimenti del Garante a cura dell’Osservatorio Privacy  collegato con il Corso di Alta Formazione in Data Protection e Privacy Officer dell’Università di Bologna https://site.unibo.it/dpo

Massima (1)  Non è sufficiente il mero trascorrere del tempo per invocare l’aggiornamento e/o la cancellazione di una notizia dall’archivio online di una testata giornalistica, bensì è necessario che l’interessato documenti al titolare del trattamento gli sviluppi e gli aggiornamenti che riguardano la vicenda.

Massima (2)  La deindicizzazione di un articolo di cronaca giudiziaria da un motore di ricerca può essere ritenuta misura tecnica idonea a garantire l’esigenza di bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di informazione.

Provvedimento: GPDP, Docweb n. 9577346 del 25 marzo 2021

Link:  https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9577346

Keywords: giornalismo, diritto all’oblio, archivi online, diritto di cronaca, libertà di stampa, cronaca giudiziaria, limitazione delle finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione dei dati, anonimizzazione, deindicizzazione, motore di ricerca, onere probatorio, accountability, privacy by design

Riferimenti normativi: artt. 99, 136, 137 e 139 del Codice Privacy 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; artt. 3, 5, 17, 24, 25, 85 e 89 del Reg. UE 679/2016 (GDPR); art. 21 Cost.; L. 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa); Testo Unico dei doveri del giornalista del 27 gennaio 2016; art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Data del commento: 17 marzo 2022

Massime e Commento di Isabella Cardinali

1. Il caso 

Nel provvedimento in esame, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto a seguito di un’istanza mediante la quale un soggetto ha richiesto la rimozione, dall’archivio online di una testata giornalista, di una notizia, inerente un fatto di cronaca giudiziaria risalente al 1998, che lo riguardava.

In particolare, nel reclamo l’interessato ha evidenziato all’Autorità Garante che(i) non erano stati riportati i successivi sviluppi della vicenda giudiziaria conclusasi con l’estinzione del procedimento per intervenuta prescrizione e quindi la notizia non era più né attuale né aggiornata; (ii) le generalità del reclamante erano ancora visibili per esteso nell’estratto online dell’articolo e tale aspetto faceva sì che, dai motori di ricerca, si potesse facilmente risalire alla notizia, tanto che l’articolo era stato condiviso da un utente, a fini denigratori, anche su un altro sito; (iii) l’articolo, per intero, era consultabile dagli abbonati della testata, a dimostrazione che l’unico interesse perseguito dalla testata giornalistica era di natura commerciale e non quindi informativa; (iv) che era stata richiesta la rimozione dell’articolo o comunque, in subordine, l’adozione di «ogni misura tecnicamente idonea a evitare che il suddetto articolo sia direttamente associabile alla persona del XX provvedendo alla c.d. anonimizzazione delle generalità estese del XX ed a collocare il predetto articolo ad un diverso URL, al fine di interrompere la condivisione lesiva del predetto articolo già in atto», ma l’editore della testata giornalistica non aveva risposto né provveduto.

Il reclamante chiedeva pertanto al Garante di ordinare all’editore della testata online di cancellare i propri dati personali dall’articolo o, quanto meno, di pubblicarli solo in forma anonima.

L’editore, ribadendo la liceità della conservazione nel proprio archivio della notizia, si è difeso affermando (i) che l’interesse della notizia risultava essere ancora rilevante in quanto l’informazione continuava a perseguire le proprie finalità informative ed era ancora socialmente utile, nonché da informazione di attualità si era trasformata in informazione di carattere storico, tanto che, per tale ragione, erano state adottate particolari cautele – la deindicizzazione e la disponibilità nell’archivio accessibile a tutti solo di un breve estratto – volte a garantire il giusto contemperamento tra il diritto all’informazione e il diritto all’identità personale. Inoltre l’editore evidenziava (ii) che la data dell’articolo consentiva al lettore di contestualizzare la notizia, la quale, comunque, risultava ancora vera e corretta in quanto l’intervenuta prescrizione non aveva consentito un accertamento nel merito. Tale ultima prospettiva risultava ancora più valida considerando che il reclamante non aveva mai fornito elementi utili all’editore in ordine all’aggiornamento dei fatti. L’editore si rendeva in ogni caso disponibile ad aggiornare la notizia dando atto dell’esito dell’ultimo grado di giudizio ma non ad eliminarla dall’archivio del giornale, considerato peraltro che lo stesso risultava essere stato riconosciuto come di “notevole interesse storico”. Infine, rispetto alla presunta mancata risposta al reclamante, l’editore si giustificava affermando che si era trattato di una incolpevole e involontaria disattenzione e che, in ogni caso, la notizia era stata già oggetto di deindicizzazione. 

2. Le questioni

Il provvedimento in esame affronta il tema tanto dibattuto e sempre attuale del delicato equilibrio tra libertà di espressione – con particolare riferimento al diritto di cronaca – e diritto all’oblio invocato (ed invocabile) ogni qualvolta si ritiene che la propria identità ed immagine attuale sia lesa dalla conservazione online di un’informazione non più aggiornata e/o comunque datata.

Il bilanciamento tra gli interessi antagonisti testé richiamati è, com’è noto, tutt’altro che di facile realizzazione, tanto più in un tempo in cui Internet ha introdotto il rischio della “perenne” e indiscriminata reperibilità di un dato.

Come emerge dall’ordinanza ingiunzione de quo, per l’Autorità garante (e per la giustizia di legittimità, cfr. infra), l’adozione di specifiche misure tecniche di deindicizzazione, volte a rendere inaccessibile un articolo dai motori di ricerca esterni al sito dell’archivio online del quotidiano ove la notizia è conservata, può rappresentare una modalità idonea a raggiungere l’equilibrio tra diritto all’oblio e salvaguardia del diritto all’informazione. 

Il provvedimento in esame, tuttavia, pone l’accento anche sull’onere della prova in capo a chi invoca il diritto all’oblio: infatti per contestare al titolare del trattamento, davanti all’Autorità garante, di essere inadempiente rispetto ad una richiesta di aggiornamento e/o integrazione di una notizia, è necessario che l’interessato dimostri documentaalmente gli sviluppi della vicenda che lo interessa(va). 

2.1. Breve premessa: il diritto all’oblio, le sue diverse declinazioni e il controverso rapporto con il diritto di cronaca

Prima di esaminare nel merito la decisione dell’Autorità garante oggetto del presente commento, si ritiene opportuno riepilogare, brevemente e senza pretesa di esaustività vista l’ampiezza del tema, l’evoluzione giurisprudenziale (con particolare riferimento al panorama nazionale) del diritto all’oblio e il delicato rapporto con il diritto di cronaca.

 Il diritto all’oblio e il diritto di cronaca si sono inizialmente misurati sul campo offline, in particolare rispetto alla ripubblicazione di una notizia a distanza di anni. Dalla vicenda del questore di Roma coinvolto nella strage delle Fosse Ardeatine (nella sentenza della Cass. n. 3679/1958, che affronta il caso si fa riferimento al «diritto al segreto del disonore»), passando per la prima menzione del diritto all’oblio nella sentenza della Cass. civ. n. 3679 del 9 aprile 1988, in poi (cfr. infra), la giurisprudenza è stata numerose volte chiamata a valutare il corretto esercizio del diritto di cronaca quando questo diventa (ri)evocazione di un fatto del passato. La Cassazione civile, con la sentenza a sezioni unite n. 19681 del 22 luglio 2019, ha chiarito, ferma sempre e in ogni caso la libertà della scelta editoriale nel rispetto dell’art. 21 della Cost., che il criterio per comprendere se il diritto all’oblio sia recessivo rispetto al diritto di cronaca (o viceversa) debba essere quello dell’interesse pubblico, concreto ed attuale, all’identificazione dei protagonisti di vicende del passato. Le Sezioni Unite hanno sul punto affermato che «debba essere ribadita la rilevanza costituzionale sia del diritto di cronaca che del diritto all’oblio; quando, però, una notizia del passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, venga nuovamente ad essere diffusa a distanza di un lasso di tempo significativo, sulla base di una libera scelta editoriale, l’attività svolta dal giornalista riveste un carattere storiografico; per cui il diritto dell’interessato al mantenimento dell’anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto». 

 L’era digitale e la possibilità, attraverso un qualsiasi motore di ricerca, di accedere ad un archivio “infinito” (da considerarsi sia sotto il profilo quantitativo che temporale) di informazioni hanno ampliato i confini del diritto all’oblio. 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012, si è pronunciata per la prima volta sul tema dei rapporti esistenti tra le notizie già pubblicate in passato, poiché afferenti a fatti di interesse pubblico, ed il permanere delle stesse online (anche nel caso di specie, come quello oggetto del provvedimento del Garante in esame, si trattava di una vicenda giudiziaria presente nell’archivio online di un quotidiano nazionale): «l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (art. 21) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto a cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all’oblio, e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorre del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati». Ed ancora, rispetto all’interesse del soggetto «a non vedere ulteriormente pubblicate notizie di cronaca che lo riguardano, si pone peraltro l’ipotesi che sussista o subentri l’interesse pubblico alla relativa conoscenza o divulgazione per particolari esigenze di carattere storico, didattico culturale». Nel provvedimento si precisa quindi come sia necessario che la notizia venga aggiornata, perché la non attualità dell’informazione potrebbe far sì che questa risulti sostanzialmente non vera. In applicazione di questi principi pertanto, quando la notizia entra a fare parte di un archivio online, i dati debbono sempre risultare esatti ed aggiornati e spetta al titolare del sito predisporre una misura che consenta, a chi accede all’informazione, la fruizione della notizia aggiornata.

Da ultimo, il diritto all’oblio va inteso come la possibilità per l’interessato di far valere il diritto alla cancellazione dei dati (ovvero la loro deindicizzazione) dai motori di ricerca. È il tema affrontato – e risolto – dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 13 maggio 2014 nota come “Google Spain”: l’interessato aveva chiesto l’eliminazione del dato, presente nel motore di ricerca, che collegava la sua persona ad una procedura esecutiva subita per un debito previdenziale. La Corte, nella pronuncia poc’anzi menzionata, ha affermato che, in considerazione del lasso di tempo trascorso il soggetto, aveva diritto alla cancellazione richiesta, relativa ai dati trattati dal motore di ricerca (che dunque finisce per consistere in una operazione di “deindicizzazione”, volta ad escludere determinati risultati a seguito dall’interrogazione del search engine effettuata partendo dai dati identificativi dell’interessato). Al contempo la Corte di giustizia aveva però affermato l’impossibilità di estendere la richiesta di cancellazione con riferimento ai dati personali contenuti nella notizia memorizzata onlinenell’archivio storico della testata giornalistica.  

Le pronunce della Corte di Cassazione che negli anni si sono susseguite (cfr. infra), quelle della Corte di giustizia dell’UE (cfr. infra), nonché i provvedimenti e le prese di posizione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (cfr. infra), sia in osservanza del Codice Privacy che del Regolamento n. 679/2016 che ha definito all’art. 17 il diritto all’oblio, hanno affermato come, seppur una scelta editoriale non possa essere preventivamente sindacabile, il diritto ad informare non equivale però alla diffusione indiscriminata di dati personali, la cui circolazione viene dunque sottoposta ad un regime di limitazione al fine di operare un corretto bilanciamento tra i diversi interessi giuridicamente rilevanti. 

Occorrerà dunque valutare con attenzione gli elementi della fattispecie concreta. A fronte della richiesta dell’interessato, volta ad esercitare il c.d. diritto all’oblio (ad es. la notizia con il nome e cognome dall’archivio online di una testata giornalistica invocando il diritto all’oblio) non è dunque assicurato che la notizia, pubblicata al tempo nel rispetto del diritto di cronaca, debba essere cancellata, tanto più se tale ultima richiesta limiti il diritto all’informazione e siano state adottate misure a tutela dell’interessato come nel caso oggetto del presente approfondimento.

2.2. Libertà di informazione e diritto all’oblio nel provvedimento del 25 marzo 2021

I principi sopra richiamati sono stati tutti ribaditi nel provvedimento del Garante docweb n. 9577346 del 25 marzo 2021, che qui si commenta. 

In particolare, il Garante è tornato a sottolineare che: 

(i) la pubblicazione di una notizia deve rispondere all’interesse pubblico di conoscere un fatto: «il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione originaria della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno del relativo articolo anche in considerazione dell’attività svolta dall’interessato (art. 6 Regole deontologiche) e che, per tale motivo, non può essere ritenuto illecito»;

(ii) la conservazione di una notizia nell’archivio online dell’editore è consentita quando rispondente a interessi storico-documentaristici che, pur se differenti dall’attività giornalistica, risultano compatibili con questa, come previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b) ed e), del Regolamento e dall’art. 99 del Codice Privacy: «l’attuale trattamento effettuato attraverso la conservazione dell’articolo all’interno dell’archivio on-line dell’editore deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa (…)».

(iii) è possibile contemperare l’interesse ad informare e il diritto all’oblio mediante specifiche misure tecniche come la deindicizzazione, così come il titolare del trattamento ha fatto nel caso di specie (Cass. civ., sez. I, ord. del 27 marzo 2020, n. 7559, e del 19 maggio 2020, n. 9147). In particolare, nel provvedimento del Garante si legge che: «la menzionata adozione, da parte de titolare, già in periodo antecedente alla presentazione del reclamo, di specifiche misure tecniche di deindicizzazione volte a rendere inaccessibile l’articolo dai motori di ricerca esterni al sito del quotidiano può ritenersi idonea a soddisfare l’esigenza di bilanciamento tra diritto all’oblio invocato dal reclamante e la salvaguardia delle finalità sopra indicate (Cass., I Sez. civ., ordinanze 27 marzo 2020 n. 7559 e 19 maggio 2020 n. 9147)»

L’Autorità garante, nel provvedimento in esame, è tornata a ribadire anche due ulteriori aspetti: da un lato, (i) ha affermato la necessità che sia provata documentalmente, da parte del reclamante, l’effettiva non attualità delle informazioni contenute nell’articolo; dall’altro, (ii) ha rimarcato che non rappresenta in alcun modo una scriminante (per il titolare del trattamento) l’aver – per «disattenzione involontaria e incolpevole» – mancato di rispondere ad un’istanza anche in presenza di misure idonee a garantire le esigenze dell’interessato.

Per quel che concerne il primo tema, nel provvedimento si afferma come la mera richiesta di cancellazione di una notizia, perché superata dai fatti e dal trascorrere del tempo, non sia sufficiente a garantire, a chi invoca il diritto all’oblio, l’accoglimento dell’istanza. È necessario invece che l’interessato «documenti» l’evoluzione della vicenda e tutti i successivi sviluppi poiché, in difetto, non sussiste alcun obbligo di aggiornamento e/o integrazione dell’informazione in capo all’organo di stampa. L’onore della prova è esclusivamente a carico del reclamante, che non può in alcun modo disattenderlo. In particolare, l’Autorità afferma che: «in relazione a notizie di cronaca giudiziaria risalenti nel tempo, come quella in esame, l’interessato ha diritto all’aggiornamento e/o all’integrazione della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l’evoluzione della vicenda (…) ma che d’altra parte tali sviluppi non risultano essere stati documentati al titolare del trattamento (né all’Autorità), neanche successivamente alla disponibilità resa dal titolare medesimo di provvedervi e che non si può, allo stato degli atti imputare a quest’ultimo alcuna inadempienza in tal senso (…)».

È invece in capo al titolare del trattamento (nel caso di specie l’editore) il dovere di riscontrare, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, le istanze che gli vengono rivolte dagli interessati in ragione del principio di responsabilizzazione e privacy by design (artt. 24 e 25) introdotti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali e che, ancora una volta, assumono un rilievo centrale nelle decisioni del Garante. Tanto è vero che l’Autorità ha ritenuto meritevole di accoglimento solo la doglianza dell’interessato relativa al mancato riscontro della richiesta: pertanto all’editore è stato ordinato e ingiunto, unicamente a tal riguardo, il pagamento di Euro 20.000,00.

3. Precedenti 

Tra i più recenti provvedimenti del Garante, dedicati alla prevalenza del diritto di cronaca sul diritto all’oblio si rimanda, a: docweb n. 9745301 del 27 gennaio 2022, docweb n. 9742722 del 16 dicembre 2021, docweb n. 9697849 del 27 maggio 2021, docweb n. 9444479 del 24 giugno 2020.  Invece, per un approfondimento relativo ai presupposti fondanti la richiesta per l’aggiornamento e/o la rimozione della notizia dai motori di ricerca si rimanda ai provvedimenti identificati come docweb n. 9750669 del 10 febbraio 2022, docweb n. 9676101 del 21 aprile 2021, docweb n. 9165117 del 26 settembre 2019.

Oltre alle sentenze già sopra richiamate, tra i provvedimenti, ex multis,  della Corte di Cassazione si ricordano anche: la sentenza della Cass. civ. n. 3679/1998 che, per la prima volta, ha fatto riferimento ad un «nuovo profilo del diritto alla riservatezza, recentemente definito anche come diritto all’oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»; per il diritto di cronaca e il suo corretto esercizio si rimanda alla Cass. civ. n. 5259/1984, nota anche come sentenza “decalogo del giornalista”. Sul diritto alla riservatezza e il rapporto con il diritto di cronaca la sentenza della Cass. civ. n. 5658/1998 e la sentenza n. 10690/2008 che, dopo il richiamo alla l. n. 675/1996, ha precisato che «la libertà di stampa prevale sul diritto alla riservatezza e all’onore, purché la pubblicazione sia giustificata dalla funzione dell’informazione e sia conforme ai canoni della correttezza professionale». Si richiamano inoltre, per ragioni analoghe, la sentenza della Cass. civ. n. 16111/2013 e l’ordinanza n. 6919/2018 sempre della Corte di Cassazione, sezione civile. Per un ulteriore approfondimento sui confini del diritto all’oblio si consideri la sentenza Cass. civ. n. 13161/2016. In merito all’equiparazione tra stampa cartacea e organi di informazione online si rimanda a Cass., sez. un., n. 31022/2015. Infine, sul concetto e sulla ratio della cosiddetta deicindizzazione si richiama la Cass. civ. n. 3952/2021. 

Tra i contributi della giurisprudenza penale si segnala invece la sentenza Cass. pen. n. 38747/2017: in detta pronuncia la Suprema Corte ha evidenziato come «il diritto all’oblio doveva nella specie cedere di fronte al diritto della collettività ad essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti».

Infine, oltre la menzionata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (in causa C-1312 Google Spain), si ricorda anche un altro pronunciamento della medesima autorità, reso in data 19 ottobre 2017 (Fuchsmann c. Germania): in questo caso la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione della sfera privata in virtù dell’interesse pubblico. 

4. Bibliografia

In commento al Reg. UE 679/2016 (GDPR) si vedano N. Zorzi Galgano (a cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, Milano, 2019; G. Finocchiaro (diretto da), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019; V. Cuffaro-R. D’Orazio-V. Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019.La letteratura sul tema dell’oblio e sul conflitto con il diritto di cronaca è molto ampia. Senza pretesa di esaustività, per tutti si permetta un rinvio a: G. Resta-V. Zeno Zencovich (a cura di), Il diritto all’oblio dopo la sentenza Google Spain, Roma, 2015; G. Finocchiaro, Diritto all’oblio e diritto di cronaca: una nuova luce su un problema antico, in Giustiziacivile.com, 2019, pp. 1 ss.; V. Cuffaro, Cancellare i dati personali. Danna damnatio memoriae al diritto all’oblio, in N. Zorzi Galgano (a cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, Milano, 2019, pp. 219 ss.; A. Palmieri-R. Pardolesi, Polarità estreme: oblio e archivi  (nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile, sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559) in Foro it., 2020, 5, cc. 1570-1576; M.A. Spangaro, Notizie sul web e oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione e riservatezza, in Giur. it., 2021, 6, pp. 1332 ss.


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