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GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (5)
Massima (5) – L’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet, da parte dei dipendenti, consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa (ad esempio, la visione di siti web non pertinenti, l’upload o il download di file, l’uso di servizi di rete con finalità ludiche o estranee all’attività lavorativa) non può giustificare ogni forma di interferenza nella vita privata, ma può essere soddisfatta mediante la predisposizione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire che eventuali informazioni relative alla sfera extralavorativa vengano raccolte, dando luogo a trattamenti di informazioni personali “non pertinenti”, che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 113 del Codice in materia di protezione dei dati personali, concernente il trattamento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro.
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GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (4)
Massima (4) – Il sistema utilizzato da un datore di lavoro (nel caso di specie un Comune) che effettui una raccolta sistematica dei dati di navigazione dei dipendenti e che comporti inevitabilmente il trattamento di informazioni anche estranee all’attività professionale, desumibili dagli URL visitati, risulta in contrasto con il divieto per il datore di lavoro di trattare dati «non attinenti alla valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore» e dunque con l’art. 113 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in riferimento all’art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e all’art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
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GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (3)
Massima (3) – Ove non contengano tutti gli elementi informativi essenziali richiesti dall’art. 13 del GDPR, i documenti contenenti un riferimento ad operazioni di tracciamento delle connessioni ad Internet messi a disposizione dei dipendenti (alcuni dei quali pubblicati nella Intranet, come l’accordo sindacale, il codice di comportamento, alcune circolari interne dell’Ufficio del personale, nonché il modulo che ogni dipendente è tenuto a firmare all’atto della richiesta per l’accesso ad Internet e agli altri servizi di rete utilizzati in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa) non possono sostituire l’informativa che il titolare deve rendere, prima di iniziare il trattamento, agli interessati in merito alle caratteristiche essenziali dello stesso, essendo stati redatti per assolvere ad obblighi diversi rispetto a quelli derivanti dalla disciplina in materia di protezione dei dati. Il mancato rispetto degli obblighi informativi impedisce all’interessato di esser pienamente consapevole della tipologia di operazioni di trattamento che potranno essere svolte anche attingendo, in un quadro di liceità, ai dati raccolti nel corso dell’attività lavorativa.
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GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (2)
Massima (2) – L’adempimento degli obblighi informativi nei confronti del dipendente (consistenti nella “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”) costituisce una specifica condizione per il lecito utilizzo di tutti i dati raccolti nel corso del rapporto di lavoro, attraverso strumenti tecnologici e/o strumenti di lavoro, per tutti i fini connessi al relativo rapporto, ivi compresi i rilievi disciplinari, unitamente al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali (v. art. 4, comma 3, l. 20 maggio 1970, n. 300).
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GPDP, Docweb 9669974, 13.5.2021 (1)
Massima (1) – Nel rispetto del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12 del Regolamento), anche qualora il trattamento preveda il monitoraggio dell’attività di navigazione dei propri dipendenti nell’ambito dell’attività lavorativa.
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Il monitoraggio del traffico di rete e degli accessi ad Internet effettuati dal dipendente durante l’orario di lavoro
GPDP, Docweb n. 9669974 del 13 maggio 2021 | Massime e Commento di Giona Compagnoni
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GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (2)
Massima (2) – Il trattamento di dati giudiziari effettuato mediante estrazione e comunicazione della copia del certificato del casellario giudiziale dell’interessato ad un soggetto terzo comporta una irragionevole compressione del diritto alla riservatezza dell’interessato, qualora tale comunicazione non sia strettamente indispensabile per le finalità legittimamente perseguite dal titolare del trattamento che effettua la comunicazione.
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GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (3)
Massima (3) – La comunicazione di copia del certificato del casellario giudiziale dell’interessato ad un soggetto terzo, qualora ciò non sia in concreto strettamente indispensabile per le finalità perseguite dal titolare del trattamento, rappresenta una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza – ovvero del principio di minimizzazione dei dati – e delle prescrizioni impartite con l’Autorizzazione n.7/2016 relativa al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (non abrogata a seguito dell’entrata in vigore del GDPR).
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GPDP, Docweb 9742485, 16.12.2021 (1)
Massima (1) – La stazione appaltante, titolare del trattamento, deve compiere una valutazione preventiva sulla idoneità delle informazioni circa eventuali condanne penali relative ai candidati, ad incidere in concreto sull’attività che dovrà essere svolta in caso di affidamento mediante bando, avendo particolare riguardo alla natura del reato commesso, alla gravità del fatto, al tempo trascorso dalla condanna, così da non trattare dati giudiziari dei candidati non pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
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Trattamenti di dati giudiziari contenuti nel casellario giudiziale del soggetto partecipante ad un bando
GPDP, Docweb n. 9742485 del 16 dicembre 2021 | Massime e Commento di Giulia Ceredi