Principio di essenzialità dell’informazione e pubblicazione di fatti relativi a un minore non determinanti ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca

Massimazione e Commenti ai Provvedimenti del Garante a cura dell’Osservatorio Privacy  collegato con il Corso di Alta Formazione in Data Protection e Privacy Officer dell’Università di Bologna https://site.unibo.it/dpo

Massima (1)  Non risulta conforme al principio di essenzialità dell’informazione, nonché a quelli di liceità e correttezza del trattamento e alle norme che regolano l’attività giornalistica  – con particolare riferimento all’art. 5, par. 1, lett a), del GDPR, all’art. 137, comma 3, del Codice e agli artt. 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica – la pubblicazione di una notizia contenente elementi non determinanti ai fini dell’informazione (nel caso di specie l’indirizzo di residenza e il legame tra la vittima e la persona indagata per la sua morte).

Massima (2)  Risulta pregiudizievole dell’interesse di un minore la pubblicazione, all’interno di un articolo, dell’indirizzo di residenza della madre, ancorché protagonista di un tragico fatto di cronaca, nonché la rivelazione di dettagli specifici inerenti alla vita privata della vittima non essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti. 

Massima (3) Nell’esercizio del diritto di cronaca, al fine di definire lecito un trattamento di dati personali effettuato nell’ambito dell’attività giornalistica, le informazioni pubblicate devono rispondere al principio dell’essenzialità dell’informazione. 

Massima (4)  Un articolo non rispetta il principio di essenzialità dell’informazione e risulta quindi pregiudizievole per gli interessati, quando riporta al suo interno elementi che aggravano gli effetti della notizia senza di contro aggiungere, almeno nell’immediatezza dei fatti, elementi determinanti ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

Provvedimento: GPDP, Docweb n. 9577017 dell’11 marzo 2021.

Link:   https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9577017

Keywords: giornalismo, minori, informazione, diritto di cronaca, libertà di stampa, art. 21 Cost., cronaca giudiziaria, limitazione delle finalità, principio di essenzialità dell’informazione, principio di minimizzazione, principio di necessità, principio di proporzionalità, principio di liceità, principio di correttezza, deontologia del giornalista. 

Riferimenti normativiart. 5, par. 1, lett a), del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche solo GDPR o Regolamento); artt. 137, comma 3, art. 139  e  art. 167 del Codice Privacy 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 (di seguito anche solo Codice privacy); artt. 5, 6 e 11 del Codice di Deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (di seguito anche solo Codice deontologico o Regole deontologiche) contenuto nell’allegato 1 dell’art. 4 del Testo Unico dei doveri del giornalista (in vigore dal 1°gennaio 2021); art. 21 Cost.; L. 8 febbraio 1948 n. 47 (legge sulla stampa).

Data del commento: 22 aprile 2022

Massime e Commento di Isabella Cardinali

1. Il caso 

Nel provvedimento in esame, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto a seguito di un reclamo presentato da un uomo per richiedere, nel proprio interesse e nell’interesse della figlia minore, la rimozione di un articolo pubblicato da una testata giornalistica online ritenuto pregiudizievole poiché contenente elementi né essenziali ai fini dell’informazione né determinanti per l’esercizio corretto del diritto di cronaca. In particolare, l’articolo di cronaca oggetto del ricorso riguardava la morte di una donna rispettivamente moglie e madre degli interessati: nel testo, oltre la tragica circostanza, erano riportati anche l’indirizzo di residenza della vittima (lo stesso dei familiari) e il riferimento alla presunta relazione della donna con il soggetto indagato per la sua morte. La diffusione dei dati personali da ultimo indicati (residenza e aspetti della vita intima della vittima), secondo il reclamante, aveva arrecato danno alla famiglia e, ancora di più, alla figlia minore. 

Il reclamante nel ricorso rappresentava altresì di aver provveduto a sporgere denuncia-querela relativamente al reato di trattamento illecito di dati personali previsto e punito ai sensi dell’art. 167 del Codice privacy.

L’editore, rispondendo alla richiesta di chiarimenti pervenutagli dall’Autorità garante, replicava (i) assicurando di aver sospeso la pubblicazione dell’articolo oggetto di contestazione, (ii) precisando che non si voleva violare la riservatezza della famiglia tanto più che i dati riportati nell’articolo erano stati resi pubblici dalle forze dell’ordine e che (iii) non vi era stato alcun riferimento ai figli della vittima. 

Il reclamante, rispetto alle osservazioni di cui sopra, eccepiva che l’articolo de quo risultava invece ancora online e, in riferimento alla giustificazione che le notizie erano state fornite dagli inquirenti, replicava che le autorità non avevano comunque autorizzato la diffusione delle informazioni più delicate e che, in ogni caso, il titolare del trattamento avrebbe dovuto, prima della pubblicazione, vagliare in ogni caso l’articolo facendo riferimento alle norme sul trattamento dei dati per finalità giornalistiche. 

Il Garante, alla luce di tutto quanto sopra, dava avvio al procedimento ex art. 166, co. 5, del Codice per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del GDPR.

2. Le questioni

Il provvedimento in esame affronta il tema del trattamento dati effettuato per finalità giornalistiche di cui all’art. 136 del Codice privacy, facendo particolare attenzione alla tutela dei minori che direttamente – o indirettamente – potrebbero subire un danno dalla pubblicazione di una notizia. L’attenzione dell’Autorità garante si concentra, in primis, sul sottile confine tra diritto di cronaca ed essenzialità dell’informazione e sul necessario bilanciamento tra l’esigenza di informare (ed essere informati) e quella di tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti, al fine di evitare che la diffusione di un’informazione (non necessaria e/o irrilevante) possa risultare pregiudizievole. Nel provvedimento, inoltre, sono espressamente richiamate le norme deontologiche proprie dell’attività giornalistica: tale riferimento pone in evidenza la rilevanza delle regole professionali non solo perché espongono a possibili sanzioni disciplinari gli iscritti all’Ordine dei giornalisti ma anche perché, quando violate, costituiscono per l’autore (la testata e l’editore) fonte di responsabilità civile.

2.1. Il principio di essenzialità dell’informazione

L’esercizio del diritto di cronaca – e quindi la diffusione di una notizia – deve rispettare tre limiti, precisati nella sentenza della Cassazione, sez. civ.,  n. 5259 del 18 ottobre 1984: la verità oggettiva o putativa della notizia pubblicata, la continenza espressiva e l’utilità sociale (o pertinenza). Ma vi è di più perché il diritto di cronaca avanzi rispetto ai diritti involabili dei singoli: una notizia che descrive fatti veri (nella sostanza), che è riferita mediante l’utilizzo di termini corretti, la cui pubblicazione risponde all’interesse pubblico deve essere anche essenziale, cioè deve riportare solo i fatti e le circostanze indispensabili.

È l’art. 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica a definire l’essenzialità dell’informazione, precisando al primo comma che «La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti». Pertanto, così come previsto dall’art. 5, sempre del Codice di deontologia, «Nel raccogliere dati personali (…) il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimento a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti»,  «non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione» (art. 7), «non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza» (art. 8). Inoltre, al fine di tutelare la dignità delle persone malate, il giornalista (art. 10) «si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico» nonché (art. 11) «si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una persona, identificata o identificabile». 

Il principio di essenzialità dell’informazione non è derogabile neppure quando la notizia pubblicata interessa personaggi noti, più esposti ala pubblicazione di fatti (e dettagli) che li riguardano. Invero, sia l’art. 10 che l’art. 11 del Codice di deontologia precisano che, quando le notizie afferenti lo stato di salute o la sfera sessuale riguardano una persona che riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, la pubblicazione è ammessa ma nei limiti dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona. I limiti di cui sopra sono volti, così come precisa l’art. 1, a «contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa». Costituisce dunque un’applicazione dei principi di necessità e proporzionalità nel contesto specifico dell’attività giornalistica.

2.2. Le Regole deontologiche e le responsabilità derivanti dalle stesse

Le norme deontologiche testé richiamate e tutte quelle contenute nel Codice di deontologia, secondo quanto disposto dall’art. 13 dello stesso, si applicano «ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica» ma le sanzioni disciplinari si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro. 

Pertanto, seppur le conseguenze disciplinari di un trattamento illecito di dati personali riguardano solo coloro che appartengono all’Ordine dei giornalisti, ciò non esclude che chiamato a rispondere di (e a risarcire) eventuali conseguenze dannose derivanti dalla pubblicazione di una notizia in spregio delle norme deontologiche, sia anche chi non è iscritto all’albo ma eserciti comunque attività pubblicistica.

La necessità di codificare i principi (e i limiti) che regolano l’attività del giornalista è stata oggetto, sin dal secondo dopoguerra, di ampio dibattito: da un lato vi erano coloro che temevano una compressione aprioristica della libertà costituzionalmente garantita dall’art. 21 Cost., dall’altro chi lo riteneva necessario sia nell’interesse della categoria sia dei destinatari dell’informazione. Senza voler ripercorrere nella sua interezza (e complessità) l’iter che ha condotto nel 1998 alla stesura del Codice deontologico del giornalista (provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179), è possibile evidenziare che proprio i limiti generali e le garanzie particolari ivi contenuti hanno contribuito a indicare le modalità per raggiungere un equilibrio tra libertà di stampa e diritti inviolabili dei singoli. L’Autorità garante e, più in generale, la normativa in materia di protezione dei dati personali hanno avuto un ruolo centrale nel supportare il processo di responsabilizzazione – non limitazione – di chi esercita l’attività giornalistica. Non solo perché il Codice deontologico del giornalista è frutto della spinta derivante dall’entrata in vigore della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (legge privacy) nella quale si faceva riferimento, all’art. 12, all’introduzione di «codici di deontologia e buona condotta».  Infatti, anche la successiva adozione del Codice privacy introdotto con il d.lgs. n. 196/2003 poi modificato con il d.lgs. n. 101/2018 (cfr. art. 139) hanno influenzato e condizionano il sistema dei valori professionali legati all’attività giornalistica, tanto che l’insieme delle norme deontologiche, oggi contenuto nell’allegato 1 dell’art. 4 del Testo Unico dei doveri del giornalista, è riconosciuto come fonte normativa, con tutte le conseguenze, sotto il profilo della responsabilità, che ne derivano. Per meglio comprendere la portata di tale evidenza, ex multis, si richiama la sentenza della Cass., sez. civ., n. 18006/2018. Nella pronuncia si legge che: «Il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato (D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 137 comma 2) ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato e del diritto all’identità personale (…) nonché il rispetto del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, al quale questa Corte ha riconosciuto valore di fonte normativa, in quanto richiamato dall’art. 139 del codice dei dati personali e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dal cui rispetto gli iscritti all’Ordine non possono prescindere, perché la relativa violazione non solo li esporrebbe all’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine competente, ma potrebbe essere anche fonte di responsabilità civile sia per l’autore che per la sua testata».

2.3. Principio di essenzialità dell’informazione e tutela del minore nel provvedimento dell’11 marzo 2021

I principi sopra richiamati sono stati tutti ribaditi nel provvedimento del Garante docweb n. 9577017 dell’11 marzo 2022, che qui si commenta. In particolare, il Garante è tornato a sottolineare, in merito alla pubblicazione di un articolo, che: 

(i) il trattamento riferito «alla diffusione di dati personali contenuti all’interno di un articolo pubblicato da una testata giornalistica online, deve essere ricondotto nell’ambito delle finalità giornalistiche di cui all’art. 136 del Codice e che pertanto, nel caso in esame, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni del predetto Codice, nonché le regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica»;

(ii) la pubblicazione di elementi non essenziali ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di una notizia «oltre a non risultare rispondente al principio di essenzialità dell’informazione» può, rispetto ai soggetti coinvolti loro malgrado nella vicenda, «aggravare ulteriormente gli effetti causati su di essi dalla notizia senza di contro aggiungere, almeno nell’immediatezza dei fatti, elementi determinanti ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca»;

(iii) la pubblicazione di elementi non essenziali ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, come possono essere l’indirizzo di residenza della vittima e dettagli riguardanti la vita intima della stessa, risulta essere in contrasto con l’art. 5, par. 1, lett a), del GDPR, con l’art. 137, co. 3, del Codice e con gli artt. 5, 6 e 11 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica e «pertanto il relativo trattamento, in quanto effettuato con le predette modalità, (…) [è] da reputarsi illecito in quanto inidoneo a pregiudicare i diritti dei familiari della vittima ed in particolare della figlia minore della medesima».

L’Autorità garante ha quindi ritenuto meritevoli di accoglimento le doglianze del reclamante e, verificata la cancellazione della notizia dall’archivio online della testata giornalistica, nonché considerando che in capo al titolare del trattamento non risultavano analoghe violazioni, ha ritenuto proporzionate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) e lett. f) del GDPR, l’applicazione della sanzione dell’ammonimento e il divieto di ulteriore trattamento dei dati ritenuti non essenziali.

3. Precedenti

Tra i più recenti provvedimenti e gli interventi dell’Autorità Garante relativi alla liceità e correttezza del trattamento dei dati dei minori per finalità giornalistiche si rimanda a: GPDP, docweb n. 9104436 del 16 aprile 2019, docweb n. 9471155 del 24 giugno 2020, docweb. n. 9559082 dell’11 marzo 2021, docweb n. 9704173 dell’8 luglio 2021. 

Tra i più recenti provvedimenti e gli interventi del Garante relativi al rispetto del principio essenzialità dell’informazionesi rimanda a: GPDP, docweb n. 9728067 del 13 maggio 2021, docweb n. 9670608 del 17 giugno 202, docweb n. 9720498 del 29 settembre 2021. 

Tra i primi e più significativi interventi dell’Autorità garante in materia di essenzialità dell’informazione e tutela della sfera sessuale della persona si rimanda a GPDP, docweb. n. 1213631 del 12 gennaio 2006. 

Per la disciplina che regola l’attività giornalistica si ricorda la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Legge sulla Stampa). In merito ai limiti all’esercizio del diritto di cronaca si richiama la sentenza Cass. civ. n. 5259/1984, nota anche come “decalogo del giornalista”. 

In riferimento all’equiparazione tra stampa cartacea e organi di informazione online si rimanda a Cass., sez. un., n. 31022/2015. Sulla violazione delle norme deontologiche e le responsabilità derivanti, oltre alla sentenza già citata, si richiamano la sentenza Cass. civ. n. 15360/2015 e la sentenza Cass. civ. n. 17408/012.

4. Bibliografia

In commento al Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) si vedano N. Zorzi Galgano (a cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, Milano, 2019; G. Finocchiaro (diretto da), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019; V. Cuffaro-R. D’Orazio-V. Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019; R. D’Orazio-G. Finocchiaro-O. Pollicino-G. Resta (a cura di), Codice della privacy e data protection, Milano, 2021.

Sulla libertà di stampa, il corretto esercizio del diritto di cronaca e i danni derivanti da illeciti a mezzo stampa si invita alla lettura di C. Berti, Lezioni di Diritto dei Mass-Media, Bologna, 2010. Ancora, V. Cuffaro, Profili civilistici del diritto all’informazione, 1986.

Si segnala, relativamente al tema minori e comunicazione, A. Spangaro, Minori e massi media. Vecchi e nuovi strumenti di tutela, Milano, 2011.Per un approfondimento più ampio sulla liceità del trattamento: cfr. F. Bravo, Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, in G. Finocchiaro (diretto da), La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019, p. 110 ss.; D. Poletti, Art. 6 Liceità del trattamento, in R. D’Orazio-G. Finocchiaro-O. Pollicino-G. Resta (a cura di), Codice della privacy e data protection, Milano, 2021, p. 191 ss.; Id., Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, in Giur. it., 2019, 12, p. 2783 ss.; con riferimento al ruolo delle condizioni di liceità del trattamento in relazione ai risvolti economici dello sfruttamento dei dati personali v. F. Bravo, Il “diritto” a trattare dati personali nello svolgimento dell’attività economica, Milano, 2018, spec. p. 107 ss.; con particolare riguardo al consenso dell’interessato C. Basunti, La (perduta) centralità del consenso nello specchio delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, in Contr. e impr., 2020, 2, p. 860 ss.


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