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GPDP, Docweb 9737121, 16.12.2021 (1)
Massima (1) – Pur non potendosi porre in discussione, in termini di opportunità, la libertà di un quotidiano o di una rivista di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un determinato contesto sociale e territoriale, in quanto espressione della libertà di stampa e di informazione tutelata dalla Costituzione, occorre tuttavia verificare nei singoli casi, conformemente a quanto ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (19681/2019), se “sussista o meno un interesse qualificato a che essa venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista in un passato più o meno remoto; perché l’identificazione personale, che rivestiva un sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto avvenne, potrebbe divenire irrilevante, per i destinatari dell’informazione, una volta che il tempo sia trascorso e i fatti, anche se gravi, si siano sbiaditi nella memoria collettiva”.