Tag: “azione di classe”
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GPDP, Docweb 9543119, 14.1.2021 (2)
Massima (2): Deve considerarsi in violazione del principio di proporzionalità, del principio di limitazione delle finalità e del principio di minimizzazione dei dati e, pertanto, non ammissibile, il trattamento di dati personali consistente nell’acquisizione dell’elenco nominativo degli iscritti alle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre una “azione di classe” da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione, finalizzato ad esercitare un controllo amministrativo per la verifica dei requisiti posseduti dalle medesime organizzazioni e associazioni per l’iscrizione all’elenco degli enti legittimati a proporre una “azione di classe”. Il controllo amministrativo su tali dati personali, aventi natura particolare ex art. 9 GDPR, potrebbe compromettere la libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost., dissuadendo le persone interessate dalla partecipazione a forme di aggregazione sociale ove poter sviluppare la propria personalità (art. 3, comma 2, Cost.) per il timore di possibili conseguenze di carattere discriminatorio o di esclusione sociale che potrebbero derivare dalla comunicazione a soggetti terzi, per finalità di controllo, della propria scelta associativa in un ambito, peraltro, settoriale, qual è quello dell’esercizio della azione di classe.
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GPDP, Docweb 9543119, 14.1.2021 (1)
Massima (1): Il titolare del trattamento dei dati personali relativo all’istituzione dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre una “azione di classe” va individuato nel Ministero della Giustizia, presso cui è istituito il predetto elenco, e non nella persona del Direttore generale della competente Direzione, sotto la cui responsabilità gestionale viene tenuto l’elenco medesimo. Ciò non toglie che il Ministero, in qualità di titolare, possa prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità (cfr. art. 2 quaterdecies del Codice).