Tag: consenso dell’interessato
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GPDP, Docweb 9501766, 1.10.2020 (2)
Massima (2) – L’invio di messaggi di propaganda elettorale da parte di un medico (o altro professionista) verso pazienti (o clienti) legati al medesimo da pregressi rapporti di amicizia o in relazione ai quali un personale e strutturato vincolo di amicizia si è sovrapposto, sostituendolo nella sua natura, al rapporto professionale, deve considerarsi quale «attività a carattere esclusivamente personale o domestico»ex art. 2, par. 2, lett. c), GDPR e, come tale, esclusa dall’ambito di applicazione del GDPR.
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GPDP, Docweb 9501766, 1.10.2020 (1)
Massima (1) – I dati personali raccolti nell’esercizio di attività professionali e di impresa, ovvero nell’ambito dell´attività di tutela della salute da parte di esercenti la professione sanitaria e di organismi sanitari, non sono utilizzabili per fini di propaganda elettorale e connessa comunicazione politica, in quanto tale finalità non è riconducibile agli scopi legittimi per i quali i dati sono stati raccolti, salvo che il titolare acquisisca uno specifico e informato consenso dell’interessato.
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Trattamento di dati raccolti nell’esercizio di attività professionali e di tutela della salute per fini di propaganda elettorale
GPDP, Docweb n. 9501766 del 1° ottobre 2020 | Massime e Commento di Daniele Sborlini
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GPDP, Docweb 9737121, 16.12.2021 (5)
Massima (5) – Al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3).
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Diritto all’oblio e trattamento di dati idonei a identificare l’interessato effettuato nella rievocazione storica di fatti di cronaca giornalistica
GPDP, Docweb n. 9737121 del 16 dicembre 2021 | Massime e Commento di Viviana Corda
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GPDP, Docweb 9696708, 22.7.2021 (2)
Massima (2) – Non può ritenersi applicabile all’attività promozionale effettuata a mezzo posta elettronica a dati di contatto estratti da albi pubblici la base giuridica del legittimo interesse, non potendosi ravvisare, nel caso di specie, le condizioni per la sua operatività, quali una pregressa e costante interazione positiva fra titolare e interessato che dunque possa ragionevolmente aspettarsi di ricevere comunicazioni promozionali. Al riguardo, non può avere rilievo liceizzante il contenuto formativo specialistico, anche ove di comprovata utilità, interesse o gradimento per i destinatari, dei messaggi in questione.
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GPDP, Docweb 9696708, 22.7.2021 (1)
Massima (1) – Per espressa e specifica previsione legislativa, le modalità automatizzate di contatto, come la posta elettronica, ove utilizzate per finalità anche latamente commerciali, richiedono sempre il previo libero e specifico consenso degli interessati (art. 130 del Codice privacy, commi 1 e 2), con l’unica eccezione della c.d. «soft spam», di cui al comma 4 del medesimo art. 130. Non può, quindi, ritenersi ammesso inviare comunicazioni a mezzo posta elettronica utilizzando dati raccolti sul web, anche ove si tratti di albi ufficiali e pubblici.
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Le comunicazioni commerciali indesiderate ai professionisti iscritti in albi pubblici
GPDP, Docweb n. 9696708 del 22 luglio 2021 | Massime e Commento di Ilaria Speziale
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Liceità del trattamento e obblighi del titolare in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica
GPDP, Docweb n. 9105201 del 18 aprile 2019 | Massime e Commento di Carlo Basunti
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GPDP, Docweb 9105201, 18.4.2019 (2)
Massima (2) – In applicazione del principio di proporzionalità, il titolare del trattamento può ritenersi esonerato dall’obbligo di fornire l’informativa all’interessato laddove lo sforzo richiesto sia sproporzionato rispetto ai diritti tutelati. In particolare, qualora l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 14, par. 1 del Regolamento, come nel caso di dati estratti dalle liste elettorali, risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato per gli stessi, in relazione alle specifiche circostanze del caso, è rimessa ai partiti, movimenti politici, comitati di promotori e sostenitori, nonché singoli candidati la scelta di non rendere l’informativa purché siano individuate misure appropriate (ad esempio l’indicazione di un recapito nel materiale eventualmente inviato, così da permettere all’interessato di esercitare i suoi diritti ex art. 15 ss. GDPR, o la pubblicazione dell’informativa sul sito web del titolare o tramite annunci pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale o locale).