Tag: Trasferimenti transfrontalieri
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GPDP, Docweb 9751362, 10.2.2022 (5)
Massima (5) – Ove un provider statunitense, privo di un proprio stabilimento nell’UE, ponga in essere un trattamento di dati personali qualificabile come “transfrontaliero” ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 23 del GDPR, in quanto idoneo ad incidere su interessati in più di uno Stato membro, trova applicazione quanto previsto dall’art. 55, par. 1, GDPR, ai sensi del quale «ogni Autorità di controllo è compente ad eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri ad essa conferiti a norma del (…) regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro». Tale disposizione è idonea a fondare la competenza dell’Autorità di protezione dati italiana in ordine alla valutazione, con riguardo al proprio territorio, della conformità al Regolamento europeo del trattamento di dati personali posto in essere da tale provider e ad esercitare i poteri ad essa riconosciuti dall’art. 58 GDPR.
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Riconoscimento facciale e (il)liceità del trattamento di dati biometrici
GPDP, Docweb n. 9751362 del 10 febbraio 2022 | Massime e Commento di Dalia Pizzocchero