Tag: trattamento
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GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (3)
Massima (3) – Le diverse verifiche – quella relativa all’obbligo vaccinale e quella relativa al possesso della certificazione verde (green pass) – devono, nel rispetto sia dei principi di protezione dei dati che del quadro normativo di settore, essere effettuate con una diversa cadenza. Diversamente dalle verifiche relative al possesso di una valida certificazione verde, non può ritenersi giustificata l’esecuzione di verifiche relative all’assolvimento dell’obbligo vaccinale con cadenza ravvicinata (quotidiana o, comunque, frequente), assicurando in ogni caso il trattamento di dati esatti e aggiornati, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. d), GDPR.
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GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (2)
Massima (2) – I trattamenti effettuati per la verifica dell’obbligo vaccinale, nei casi previsti dalla legge, devono essere tenuti separati da quelli effettuati per la verifica quotidiana del possesso della certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle sedi di lavoro, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti da norme distinte che, in modo diverso, concorrono al contenimento dell’epidemia da Covid-19 e allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche e sociali.
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GPDP, Docweb 9727220, 13.12.2021 (1)
Massima (1) – I trattamenti di dati personali finalizzati alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e del possesso della c.d. certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro devono necessariamente svolgersi in maniera distinta al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, limitato alle finalità determinate, esplicite e legittime, ex art. 5 GDPR.
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Trattamento di dati personali finalizzati alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e del possesso della certificazione verde (green pass)
GPDP, Docweb n. 9727220 del 13 dicembre 2021 | Massime e Commento di Alice Incerti
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GPDP, Docweb 9578184, 23.4.2021 (1)
Massima (1) - Il d.l. n. 52/2021, introduttivo della c.d. certificazione verde, quale misura atta a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, non costituisce idonea e lecita base giuridica del trattamento dei dati personali in essa contenuti, in primis poiché risulta del tutto privo di un’indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite dal legislatore ed in secundis poiché si palesa del tutto lesivo di diversi fra i principi guida in materia di data protection, quali la minimizzazione dei dati, l’esattezza, la limitazione della conservazione, l’integrità e la riservatezza.
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Provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per Covid-19 prevista dal d.l. 22 aprile 2021, n. 52
GPDP, Docweb n. 9578184 del 23 aprile 2021 | Massima e Commento di Alice Incerti