Tag: videotrappole
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GPDP, Docweb 9773590, 7.4.2022 (3)
Massima (3) – Allorquando siano impiegati sistemi di videosorveglianza, il titolare del trattamento, oltre a rendere l’informativa di “primo livello” mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle informazioni di “secondo livello”, che devono contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’art. 13 GDPR ed essere facilmente accessibili per l’interessato
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Docweb 9773590, 7.4.2022 (2)
Massima (2) – Seppur in presenza di una condizione di liceità del trattamento di dati personali, il titolare è tenuto a rispettare i principi in materia di data protection, fra i quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, di privacy by default e privacy by design, ed il principio di responsabilizzazione. Pertanto, qualora un Comune intenda adottare “videotrappole” per il contrasto al fenomeno illecito dei rifiuti urbani, viola gli art. 5, par. 2, e art. 24, par. 1 e 2, GDPR qualora non abbia adottato alcun atto organizzativo in relazione all’impiego dei predetti dispositivi video e non abbia assunto alcuna determinazione in materia di protezione dei dati personali prima di iniziare il trattamento dei dati personali in questione, volta ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di base in materia di protezione dei dati.
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GPDP, Docweb 9773950, 7.4.2022 (1)
Massima (1) – Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è generalmente ammesso se esso è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso, ai sensi dell’art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), e 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali. Sussiste la predetta condizione di liceità in caso di trattamento dei dati personali posto in essere da un Comune tramite l’uso di “videotrappole” per la repressione degli illeciti. Ciò in quanto tale trattamento rientra nello svolgimento di una attività istituzionale affidata agli enti locali, quale ben può dirsi la gestione dei rifiuti solidi urbani e il contrasto del loro illecito abbandono.
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Sulla (il)liceità dei trattamenti di dati personali posti in essere dai Comuni mediante “videotrappole” per il contrasto all’illecito abbandono dei rifiuti
GPDP, Docweb n. 9773950 del 7 aprile 2022 | Massime e Commento di Alice Incerti